Contabilità generale e bilancio d'esercizio: riassunto

riassunto dettagliato sui principi generali e normativa civilistica sulla redazione del bilancio d'esercizio (38 pagine formato doc)

Appunto di nikarina85

CONTABILITA' GENERALE E BILANCIO D'ESERCIZIO: RIASSUNTO

Principi contabili nazionali rappresentano norme tecniche complementare ma subordinate alle disposizioni d e legge e ai regolamenti.

Essi svolgono una funzione integrativa alle norme di legge  nelle aree contabili da queste non coperte , interpretativa e chiarificante ove la norma necessita di sviluppi nelle specificità tecnico operative, sostitutiva nelle norme sul bilancio  in ipotesi  di ricorso alla deroga obbligatoria . Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti --  principi contabili sono quei principi, inclusi i criteri e i metodi di applicazione che stabiliscono l’individuazione delle modalità  di contabilizzazione degli eventi di gestione , i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio.

Bilancio d'esercizio: riassunto


IL BILANCIO D'ESERCIZIO: ECONOMIA AZIENDALE

Regolamento  n.1606/2002 in forza del quale le società facenti parte  dell’UE i cui titoli sono quotate in un mercato regolamentato dell’UE sono obbligate, a decorrere dall’esercizio  con inizio 01.01.2005, a  redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili emanati dallo IASB.

L’elemento di maggiore differenziazione  deriva dalla circostanza che , pur essendo comune per entrambe realtà societarie(quotate e non quotate) la configurazione qualitativa e l’oggetto del bilancio, diverso è il principio che sta a la base delle valutazioni , in quanto per il codice civile è il costo storico , i principi internazionali sono orientati  al fair value . secondo i principi contabili il bilancio è il documento mediante quale gli utilizzatori  sono in grado di acquisire informazioni atte ad assumere decisioni in campo economico . il bilancio ha lo scopo di informare sul reddito potenzialmente prodotto, a tale presupposto i principi contabili impongono  attraverso il fair value la rilevazione dell’utile anche non ancora realizzati. Il legislatore italiano predispone che, fatti salvi gli utili generati da plusvalenze relative agli strumenti finanziari di negoziazione, di copertura derivanti dalla variazione del fair value, alle operazioni compiute sul mercato dei cambi , che transitando dal conto economico, concorrono alla formazione del reddito di esercizio , ogni altra plusvalenza derivante dall’adozione dei criteri di valutazione del fair value e  del patrimonio netto non può essere iscritta nel conto economico , bensì in una apposita riserva indisponibile.

Analisi del bilancio d'esercizio: riassunto


BILANCIO D'ESERCIZIO: RIASSUNTO BREVE

Per costituire il bilancio si usano: dati quantitativi contabili e dati quantitativi monetari. Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa formano il bilancio di esercizio.  Il bilancio in senso stretto si propone di esprimere in senso sintetico e sistematico la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa , nonché la modalità di formazione del risultato economico. La nota integrativa, con funzione strumentale primaria rispetto al bilancio in senso stretto, si pone al servizio di questo  per adempiere meglio allo scopo , ossia di renderlo meglio comprensibile. Il terzo documento di bilancio è la relazione sulla gestione, art,2428 CC, ha la funzione di renderlo meglio intelligibile, mediante l’enunciazione delle modalità di svolgimento della gestione, riferita a tre momenti caratteristici della vita aziendale: passato, presente, futuro. Il legislatore richiede altresì puntuali informazioni sulle scelte finanziarie e i rischi che contraddistinguono la gestione dell’azienda.

Riassunto sul bilancio d'esercizio


BILANCIO D'ESERCIZIO: RIASSUNTO ECONOMIA AZIENDALE

Art .2423 CC —principi di redazione del bilancio di esercizio:
1.    Le valutazioni delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
2.    Si possono indicare assolutamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
3.    Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza alla data di chiusura dell’esercizio, indipendentemente dalla data del incasso  o del pagamento
4.    Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusure di questo
5.    Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
6.    I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.