DIRITTO CIVILE DIRITTO CIVILE Obbligazioni PARTE PRIMA I RAPPORTI, L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO Cap. I Nozioni introduttive a) Interesse del creditore Interesse creditore anche non patrimoniale (es. interesse morale o culturale) In ogni caso ordinamento ha parametri per attribuire rilievo giuridico all'interesse quale oggetto del credito. Va accertato caso per caso. Legislatore presuppone che contratto sia valido a condizione che sia diretto a conseguimento di interessi meritevoli di tutela apprezzabilità giuridica Interesse rilevante nel caso in cui esercizio del diritto non corrisponda ad interesse concretamente apprezzabile, quale ad es. il caso dell'abuso. Controllo sull'esercizio del credito è affidato alla regola della correttezza (art. 1175). La disciplina, in ogni caso non fa dipendere la valutazione dell'interesse dal mero arbitrio del creditore, soprattutto per quanto riguarda l'estinzione per impossibilità temporanea. b) Patrimonialità Ha carattere patrimoniale la prestazione che si pone nell'ordinamento come tale, non già quella che sia stata sottoposta a tale regime solo e soltanto dalle parti. Tuttavia in alcune decisioni giudiziali ci si rifa ad un criterio soggettivo. L'art 1174 è formulato in modo tale da attribuire alla patrimonialità un carattere oggettivo. La teoria più diffusa, difatti, associa la patrimonialità al carattere della negoziabilità Qual è l'utilità della patrimonialità? indice di giuridicità di un rapporto canone distintivo tra obblighi di natura strettamente personale e familiare e le vere e proprie obbligazioni. Non è raro il riferimento all'interesse del debitore ragione giustificativa dell'assunzione dell'obbligo. E' rilevante riguardo alla fase in cui l'obbligazione fu contratta e alla fase esecutiva.. Riguardo al rapporto già costituito si suole parlare di un interesse del debitore alla liberazione del vincolo. Basti pensare alla norma che vieta al creditore di rifiutare l'adempimento senza un giusto motivo, così da proteggere in qualche misura le ragioni morali del debitore. Alla norma che, riguardo all'adempimento del terzo, da la possibilità al debitore di opporsi. Credito = posta attiva; risarcibile il danno se la prestazione perduta per altrui illecito non sia sostituibile o cmq rechi pregiudizio (non sempre è stato così) Obbligo = posta passiva; ipotesi del 3 che liberi il debitore ingiustificato arricchimento, di cui si può pretendere il rimborso ex. Art. 2041 Attuazione del rapporto Riferendosi sia al comportamento del credito che del debitore, art. 1175 regole della correttezza. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Pretesa del creditore è assistita sin dall'inizio dalla garanzia generica del patrimonio del debitore. Non viene garantito un solo credito, ma tutti c.d. par condicio creditorum (derogabile per patto espresso o legge). Se interesse creditore non viene soddisfatto, all'obbligo originario si aggiunge o si sostituisce un obbligo di risarcimento. Se debitore persiste nel suo comportamento credit Continua »