L'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. L'art. 2104 c.2 c.c. ribadisce che il lavoratore subordinato deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è l'etero-direzione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
L’ordinamento giuridico riconosce l’utilità dell’organizzazione della produzione in forma d’impresa e la conseguente supremazia gerarchica dell’imprenditore, il quale rischiando in proprio fino al fallimento, deve poter disporre di lavoratori subordinati mediante un contratto d’organizzazione. Contemporaneamente sono tutelati i lavoratori con un diritto del lavoro finalizzato a rimuovere le disuguaglianze sostanziali ed a evitare ke l’iniziativa economia privata si svolga in contrasto con l’utilità sociale o pregiudichi la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41 Cost.). l’apparato protettivo è costruito proprio sul presupposto della coincidenza tra lavoratore dipendente e soggetto debole nel rapporto e sul mkt. Le tutele sono inderogabili ed operano automaticamente per effetto dell’accertamento della subordinazione.
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