I
BENI
BENI
E COSE
Sono
beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Da
questa definizione si ricavano due
importanti indicazioni.
In
primo luogo lo
stresso collegamento tra bene e cosa. La
cosa - intesa come entità materiale che occupa una parte del mondo
esterno o è suscettibile di percezione sensibile - è considerata
il presupposto pe la configurazione di un bene in senso giuridico.
Divengono
beni,
soltanto le cose appropriabili, il
che si verifica quando la loro scarsità dà luogo ad un conflitto di
interessi tra i membri della collettività, a quel conflitto che si
risolve con l'accertamento e l'affermazione di un diritto reale.
BENI
IMMOBILI E BENI MOBILI
All'interno
della categoria dei beni, la distinzione
di maggiore importanza pratica è
quella, tra beni
immobili e beni mobili.
I
beni immobili sono individuati attraverso un duplice criterio.
Sono
immobili per natura il suolo, che comprende anche le sorgenti e i
corsi d'acqua, e
tutta una serie di entità, in quanto unite a quest'ultimo: gli
alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a
scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o
artificialmente è incorporato al suolo.
Il
2°comma dell'art.812 considera immobili reputati tali per
determinazione di legge in base alla loro destinazione. "i mulini,
i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente
assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in
modo permanente per la loro utilizzazione". Si
tratta di beni che non presentano il tratto della inamovibilità. "
Sono mobili tutti gli altri beni", cioè
tutti quelli non riconducibili in nessuna delle categorie di immobili
elencate nei primi due commi dell'art. 812.
La
distinzione
tra beni immobili e beni mobili, rileva vari effetti.
Diverso
è il regime di circolazione dei diritti sui beni stessi.
L
a distinzione si riflette, altresì, sulla conformazione della
garanzia reale che
assume la forma dell'ipoteca, se oggetto ne è un immobile e quella
del pegno, se, invece ne è un mobile.
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