LA
COMPRAVENDITA
La
vendita
è
il tipico contratto di scambio: essa ha
per oggetto "il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo". Realizzando
lo scambio di un diritto verso un corrispettivo (il prezzo), la
vendita
è un contratto a
titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: si distingue,
pertanto, dalla
donazione,
che attua anch'essa il trasferimento di diritti, ma per spirito di
liberalità, e quindi senza alcun corrispettivo. E ponendo in essere
la funzione di scambio tramite una controprestazione
in danaro, la
vendita si
distingue dalla permuta, che
ha per oggetto lo scambio in natura, cioè di proprietà o altri
diritti verso proprietà o altri diritti.
La
vendita è un contratto
consensuale.
EFFICACIA REALE E EFFICACIA
OBBLIGATORIA
La vendita è anche, normalmente, un
contratto ad efficacia reale: produce cioè il trasferimento
del diritto al momento stesso della conclusione del contratto (salva,
ovviamente, la presenza di un termine iniziale o di una condizione
sospensiva). Vi sono delle ipotesi in cui il trasferimento del
diritto non è effetto immediato del perfezionarsi dell'accordo
contrattuale: in tal caso, di vendita ad efficacia obbligatoria,
perché il trasferimento del diritto è differito ad un momento
successivo alla stipulazione del contratto e il venditore assume,
oltre alle obbligazioni che sempre derivano dal contratto, anche
l'obbligazione di procurare al compratore l'acquisto della
proprietà della cosa o del diritto.
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