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Sintesi molto dettagliata e ricca di definizioni utile per l'esame di diritto privato (39 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da giovy090887

LA COMPRAVENDITA

La vendita è il tipico contratto di scambio: essa ha per oggetto "il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo". Realizzando lo scambio di un diritto verso un corrispettivo (il prezzo), la vendita è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: si distingue, pertanto, dalla donazione, che attua anch'essa il trasferimento di diritti, ma per spirito di liberalità, e quindi senza alcun corrispettivo. E ponendo in essere la funzione di scambio tramite una controprestazione in danaro, la vendita si distingue dalla permuta, che ha per oggetto lo scambio in natura, cioè di proprietà o altri diritti verso proprietà o altri diritti.

La vendita è un contratto consensuale.

EFFICACIA REALE E EFFICACIA OBBLIGATORIA

La vendita è anche, normalmente, un contratto ad efficacia reale: produce cioè il trasferimento del diritto al momento stesso della conclusione del contratto (salva, ovviamente, la presenza di un termine iniziale o di una condizione sospensiva). Vi sono delle ipotesi in cui il trasferimento del diritto non è effetto immediato del perfezionarsi dell'accordo contrattuale: in tal caso, di vendita ad efficacia obbligatoria, perché il trasferimento del diritto è differito ad un momento successivo alla stipulazione del contratto e il venditore assume, oltre alle obbligazioni che sempre derivano dal contratto, anche l'obbligazione di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa o del diritto.

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