L'OBBLIGAZIONE LE OBBLIGAZIONI Attraverso lo studio delle situazioni giuridiche soggettive sono emerse tue tipologie di diritti e cioè i diritti ASSOLUTI e RELATIVI. Quest'ultimi si caratterizzano dal fatto che l'interesse del titolare del diritto può trovare attuazione soltanto attraverso l'adozione, da parte di un altro soggetto, di un comportamento idoneo a soddisfare tale interesse. Ci troviamo di fronte a un rapporto giuridico costituito da un rapporto obbligatorio. I soggetti di un rapporto obbligatorio sono il CREDITORE (che è titolare di una pretesa; lato attivo) e il DEBITORE (lato passivo; colui che ha il dovere di agire). Ai sensi dell'art. 1173 le fonti dell'obbligazione sono il contratto o il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico (gestione affari altrui, ecc…) Ai sensi dell'art. 1174 la PRESTAZIONE (il comportamento dovuto del debitore), che costituisce l'oggetto dell'obbligazione, deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore (è determinata in base a quanto indicato dalla fonte). L'art. 1175 afferma che il debitore e il creditore si devono comportare secondo le regole della correttezza (o buona fede in senso oggettivo), e in modo da non ledere l'interesse altrui. L'obbligazione trova attuazione nell'ADEMPIMENTO, cioè quell'atto con il quale, eseguendo la prestazione, il debitore realizza l'interesse del creditore ed ESTINGUE il vincolo. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve avere la diligenza del buon padre di famiglia (persona che ritiene di adempiere correttamente). Nell'adempiere, invece, obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176) Per quanto riguarda il debitore, non si richiede nessuna particolare capacità (1191) perché si tratta di un atto dovuto; al creditore si richiede, invece, la capacità d'agire. L'obbligazione può essere adempiuta anche da ausiliari del debitore o da un terzo, anche contro la volontà del creditore, a meno che questi non abbia interesse a ricevere la prestazione da quel determinato debitore. Per ricevere la prestazione il creditore può avvalersi di un rappresentante scelto da lui o dalla legge. Se il debitore esegue la prestazione a chi appare legittimato a riceverla secondo circostanze univoche, ma invece non lo è, è liberato se prova di essere stato in buona fede (art. 1189) oppure se il creditore abbia beneficiato comunque dell'adempimento o se ne appropria in senso giuridico trasformando colui che ha illegittimamente ricevuto la prestazione, in un suo ausiliario attraverso la RATIFICA. Il terzo è comunque obbligato a restituire tutto al vero creditore; il debitore si è in ogni caso liberato dall'obbligazione. L'oggetto dell'obbligazione può essere una prestazione avente ad oggetto un fare, un dare, o un non fare. Se la presta Continua »