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Voci e termini del diritto romano (12 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da dianafree

Abdicątio tutčlę [Rinuncia alla tutela] Abdicątio tutčlę [Rinuncia alla tutela] Causa di estinzione della tutela impłberum testamentaria [vedi tutela]. Si concretava nella dichiarazione, solennemente resa innanzi a testimoni, con la quale il tłtor testamentarius [vedi] rinunciava all'incarico tutelare precedentemente assunto. L'(—) scomparve nel corso del II sec. d.C. a seguito dell'estensione al tutor testamentarius dell'excusątio tutelę [vedi excusątio tutņris], precedentemente prevista per il solo tutor dativus [vedi]. Acceptilątio [Portare come ricevuta] Modo di estinzione dell'obbligazione in diritto classico. Essa si concretizzava in una sorta di pagamento fittizio: il creditore dichiarava di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, estinguendo con ciņ l'obbligazione anche a prescindere da un effettivo pagamento. L'istituto assunse ben presto anche la funzione di remissione del debito. L'estinzione dell'obbligazione a seguito di (—) avveniva automaticamente, ģpso iłre [vedi]. L'(—) non poteva essere sottoposta a condizione. Si riteneva ammissibile generalmente, in diritto classico, un'estinzione parziale dell'obbligazione (— parziale). Nell'ambito dell'(—), occorre distinguere: — (—) verbis: era l'atto contrario della stipulątio [vedi] e consisteva in uno scambio contestuale di dichiarazioni orali tra creditore e debitore, con il debitore che chiedeva all'altro se era soddisfatto, ed il creditore che rispondeva affermativamente; — (—) lģtteris: era l'atto contrario dell'expensilątio [vedi] e consisteva nella registrazione da parte del creditore, nel libro-giornale delle entrate e delle uscite (che ogni pater familias teneva), del pagamento della somma dovuta. L'obbligazione verbale poteva estinguersi soltanto con l'(—) verbis; la particolare semplicitą di quest'ultima (che non richiedeva forme specifiche), indusse i Romani a farne uso frequente: a tal scopo, invalse la prassi di novare [vedi novatio] le obbligazioni non verbali in obbligazioni verbali, onde poterle successivamente estinguere attraverso l'(—) verbis (c.d. stipulątio Aquiliana [vedi]). Accčssio (diritti reali) [Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.] Modo d'acquisto della proprietą a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un'altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola. Il principio generale che regolņ questi casi fu: “accessorium sequitur principale” [vedi]. Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietą della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietą della cosa principale anche dopo l'accrescimento di essa in virtł dell'unione con la cosa accessoria. Il carattere di accessorietą di una cosa rispetto ad un'altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale. La ratio lčgis o i Continua »

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