Persone fisiche e persone giuridiche: definizione di diritto privato

Persone fisiche e persone giuridiche: definizione di diritto privato e la capacità giuridica, acquisto della capacità giuridica, la residenza, domicilio e dimora, scomparsa, assenza e morte presunta (16 pagine formato pps)

Appunto di genny47

PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE: DEFINIZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Persona Fisica: Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri.
Capacità giuridica: Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è definita come idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti e di doveri.
Si distingue:
- capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini;
- capacità giuridica speciale: incidenza della capacità generale sulla concreta possibile titolarità delle singole situazioni.
Capacità giuridica e soggettività : dominante l’opinione che le identifica reciprocamente (la capacità giuridica è collegata all’uomo ex art.

1 c.c., la soggettività è propria di ogni uomo in quanto tale ex art.
2 Cost).

Persona giuridica: definizione


PERSONA FISICA: DEFINIZIONE DIRITTO

In particolare:
- teoria organica: l’uomo persona fisica diventa persona nel senso di soggetto di diritto con il riconoscimento da parte dell’ordinamento. La capacità giuridica è espressione di tale riconoscimento ed è il presupposto per l’acquisto dei diritti e degli obblighi giuridici.
- teoria atomistica: la persona è un complesso di diritti e di doveri e non rileva nell’ordinamento in quanto tale, ma rileva soltanto il suo singolo comportamento disciplinato dalle norme giuridiche. La capacità giuridica, così come la soggettività, non sono qualità intrinseche dell’uomo in quanto tale, ma sono espressione della rilevanza del singolo comportamento umano.
- Capacità giuridica e personalità: la personalità esprime l’aspetto dinamico della persona garantito nel suo pieno e libero svolgimento ed è concreta attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente capace, è portatore.
Acquisto della capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista con la nascita (si richiede che l’individuo nasca vivo). Si parla di cd. anticipazione della capacità giuridica o anche di acquisto condizionato (all’evento della nascita) e con efficacia retroattiva, in relazione al nascituro concepito o non concepito e con riferimento ai diritti allo stesso attribuiti da talune norme subordinatamente all’evento della nascita.
Perdita della capacità giuridica. Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità giuridica.
Particolare rilevanza assume l’ipotesi della commorienza (morte simultanea di due o più persone).
Fonti normative: Art. 2 Cost. ; art.1 c.c.

I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica


PERSONALITA' GIURIDICA: DEFINIZIONE

Residenza, domicilio e dimora.
Domicilio: Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce (elemento materiale) il centro principale dei propri affari.
Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione.
Residenza: Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale, familiare e sociale.
Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita.
Dimora: Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Riferimenti normativi: Artt. 43 ss. c.c.