Diritto DIRITTO L'appalto privato L'appalto è definito all'art. 1665 c.c. un contratto in forza del quale una parte si obbliga a eseguire un'opera o un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo assumendosi l'organizzazione dei mezzi necessari per il compimento del lavoro e la gestione dello stesso a proprio rischio. Da quanto sopra emerge che si tratta di un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, consensuale, di durata e a forma libera. Le parti del contratto sono: Il committente: quella commissiona l'opera o il servizio e che si obbliga a pagare il corrispettivo; L'appaltatore: quella che si obbliga ad eseguire l'opera o a fornire il servizio assumendosene il rischio. L'appalto ha per oggetto il risultato di un fare che può consistere: Nel compimento di un'opera (appalto d'opera); Nella prestazione di un servizio (appalto di servizio). E' evidente che per eseguire sia l'opera che i servizi, l'appaltatore deve avere una capacità organizzativa; in altre parole deve essere imprenditore o comunque in grado di coordinare l'esecuzione dei lavori assumendosi ogni relativo onere e rischio. Le obbligazioni delle parti Essendo un contratto a prestazioni corrispettive ciascuna delle due parti è obbligata verso l'altra. Le obbligazioni del committente sono: porre in essere tutti quei comportamenti che si rendono necessari affinché l'appaltatore possa adempiere alla propria obbligazione; - pagare il corrispettivo pattuito alla scadenza. Le obbligazioni dell'appaltatore sono: - eseguire l'opera (o fornire il servizio) secondo il contratto e a perfetta regola d'arte; - consegnare l'opera allorché è terminata; - garantire che l'opera consegnata è esente da vizi e da difetti. L'organizzazione del lavoro e il rischio Fra gli aspetti rilevanti del contratto d'appalto si sottolinea che l'appaltatore: assume in proprio la gestione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'opera; assume direttamente la responsabilità e il rischio dell'esecuzione dell'opera. L'organizzazione del lavoro L'organizzazione del lavoro consiste nell'obbligo di fornire i materiali, la mano d'opera, e nell'esecuzione di tutta quell'attività di coordinamento necessaria per poter eseguire il bene oggetto del contratto. Compete all'appaltatore; giacché il committente è obbligato, “solo”, a ricevere i lavori e a pagare il corrispettivo. Inutile precisare che il contratto d'appalto è molto diffuso nel campo edilizio, pertanto per la costruzione di un fabbricato in un determinato terreno, l'appaltatore dovrà compiere tutte quelle operazioni necessarie per la realizzazione dell'opera e, pertanto, organizzare il cantiere, fornire le materie necessarie, la mano d'opera e i mezzi, l'attività di controllo e coordinamento delle maestranze di eventuali prestatori d'opera autonomi e comunque compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte. L'esecuzione a perfetta regola d'arte e il rischio L'appaltatore è imprenditore e in tale sua qu Continua »