APPALTO: APPALTO: L'APPALTO È UN CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE (appaltatore) ASSUME, SU INCARICO DALL'ALTRA PARTE (committente) CON ORGANIZZAZIONE DI MEZZI NECESSARI E CON GESTIONE A PROPRIO RISCHIO, IL COMPIMENTO DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO VERSO UN CORRISPETTIVO IN DENARO. ESECUZIONE DELL'OPERA: l'opera o il servizio deve essere eseguito direttamente dall'impresa appaltatrice, xchè il contratto si fonda sulla fiducia che questa riscuote presso il committente. Xciò non è ammesso il subappalto, se non dietro autorizzazione dell'appaltatore. PREZZO DELL'APPALTO: il corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore è, di regola, determinato dalle parti; in difetto si calcola con riferimento ad eventuali tariffe o usi; in mancanza, lo fissa il giudice. ACCETTAZIONE DELL'OPERA: compiuta l'opera, il committente, prima di accettarla, ha diritto di verificarla con il collaudo. Se l'opera presenta difformità o vizi tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Se i difetti sono meno gravi, può chiedere che l'appaltatore li elimini a sue spese, oppure che il prezzo sia diminuito. Inoltre se vi è colpa dell'appaltatore, può chiedere il risarcimento dei danni subiti. SOGGETTI: • Il committente è colui che affida il lavoro e si obbliga a pagare il corrispettivo. • l'appaltatore è colui che si obbliga a eseguire l'opera o a prestare il servizio. OGGETTO: consiste in un fare, può essere un'opera o un servizio. CARATTERI: • è tipico di un'impresa, • l'organizzazione compete solo all'appaltatore, • il rischio dell'esecuzione è in carico all'appaltatore. CORRISPETTIVO: • globale (forfait), • a misura. FORNITURA MATERIALI: è fornita dall'appaltatore salvo patti diversi. VARIAZIONI: • concordate: solo previa autorizzazione scritta del committente, • necessarie: se indispensabili per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte, in mancanza di accordo sono determinate dal giudice, • ordinate: dal committente purché non superino il sesto del prezzo. VERIFICHE: in caso d'opera il committente può a sue spese procedere a verifiche. DIFETTI DELLA MATERIA: se fornita dal committente devono essere dall'appaltatore denunciati immediatamente. ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: se per circostanze imprevedibili aumenta o diminuisce il costo dei materiali o della mano d'opera per più di 1/10 si ha una revisione del prezzo per la differenza che eccede. PAGAMENTO DEL PREZZO: il diritto al corrispettivo matura a favore dell'appaltatore all'accettazione dell'opera salvo patto diverso. DIFFORMITÀ E VIZI: l'appaltatore deve la garanzia per le opere eseguite dal committente: a) la denunzia deve avvenire entro 60gg dalla scoperta a pena di decadenza, b) l'azione si prescrive in 2anni dalla consegna. CONTENUTO GARANZIA: che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o il prezzo diminuito. Se sussiste colpa l'appaltatore è tenuto al risarcimento del dann Continua »