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testo del decreto regio 25 luglio 1904 - n.523 Testo unico sulle opere idrauliche. Utile per gli esami di Uranistica1 e Urbanistica2. (5 pagg, formato word) ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da virginia

Regio decreto 25 luglio 1904, n Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523Testo unico sulle opere idrauliche articoli da 1 a 11 (omissis) art. 12 I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all' articolo21 chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio. Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21. articoli da 13 a 19 (omissis) art. 20 I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i di disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio. art. 21 Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso. Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata. In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte. Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto. Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati. articoli da 22 a 62 (omissis) art. 63 Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli ar Continua »

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