Legge 28 febbraio 1985, n Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali Art. 1 Legge quadro 1. Fermo restando quanto previsto , le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dalla presente legge. 2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge. 3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. art. 2 Sostituzione di norme 1. Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10. art. 3 Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione 1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge. 6. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma. art. 4 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia 1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. 2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962. n. 167, e successive Continua »