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Testo della legge 5 novemre 1971 - n.1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato. Utile per gli esami di Uranistica1 e Urbanistica2. (5 pagg, formato word) ( formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da virginia

Legge 5 novembre 1971, n Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, ... art. 1 1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. 2. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. 3. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. 4. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. (per l'ambito d'applicazione e la definizione del complesso di strutture si veda la circolare Ministero LL.PP. del 14 febbraio 1974) art. 2 1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 3. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato. art. 3 1. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quano riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. art. 4 1. Le opere di cui all'art. 1 devono essere devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relaz Continua »

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