D.M. 16/1/1996 DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1996Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verificadi sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” Il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 197 recante: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche». Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 con il quale sono stati approvati i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, debbano essere aggiornati i criteri sopra indicati; Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso con il parere emesso dall'assemblea generale in data 24 giugno 1994, con voto n. 330; Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE n. 83/189; Decreta: Art. 1. Sono approvate le allegate norme tecniche relative ai « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni dei carichi e sovraccarichi » ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente decreto 12 febbrai 1982. Art. 2. Ai sensi dell'art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, le presenti norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 gennaio 1996 il Ministro dell'interno Il Ministro dei lavori pubblici CORONAS BARATTA 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI DI VERIFICA. Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche. Scopo delle verifiche di sicurezza e garantire che l'opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua durabilità. Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l'esercizio sia nelle diverse fasi di costruzione, trasporto e messa in opera. I metodi di verifica ammessi dalle presenti norme sono: a) il metodo agli stati limite (metodo dei coefficienti parziali); b) il metodo delle tensioni ammissibili. Oltre ai metodi a) e b) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente comprovati purché venga conseguita una sicurezza non inferiore a que Continua »