DIRITTO COMMERCIALE: articoli

Appunti vari utili per formato bigliettino. Definizione imprenditore; Imprenditori soggetti a registrazione; Responsabilità patrimoniale; Società in nome collettivo... (2 pagine formato doc)

Appunto di savino75
Untitled DIRITTO COMMERCIALE 1 C:\Documents and Settings\RUBIU\Impostazioni locali\Temp\Diritto_commerciale_(articoli).doc Pagina 1 di 2 Art.
2082 Definizione imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Art. 2555 Definizione azienda È il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Art. 2135 Def. Imprenditore agricolo È imprenditore chi esercita una delle seguenti attività: Coltivazione del fondo Selvicoltura Allevamento di animali e attività connesse. Art.
2195 Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi Attività intermediaria nella circolazione dei beni Attività di trasporto per terra, acqua o aria Attività bancaria o assicurativa Altre attività ausiliarie alle precedenti Art. 2083 Piccolo imprenditore Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Ente pubblico imprenditore o imprenditore pubblico Si ha quando lo Stato o altro Ente Pubblico esercita direttamente, in prima persona un'attività economica organizzata, rivolta alla produzione o allo scambio di beni o servizi Art. 2247 Contratto di società Col contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Art. 2740 Responsabilità patrimoniale Il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge. Autonomia patrimoniale perfetta E la caratteristica delle organizzazioni con personalità giuridica cioè delle persone giuridiche. Significa che le vicende dell'organizzazione/società toccano esclusivamente questa e incidono esclusivamente sul patrimonio della stessa non toccando le posizioni ed il patrimonio delle persone sottostanti. Autonomia patrimoniale imperfetta E la caratteristica delle organizzazioni senza personalità giuridica sulla loro organizzazione. Gli atti o fatti dell'organizzazione producono effetti giuridici che toccano, oltre al patrimonio dell'organizzazione, anche il patrimonio delle persone sottostanti e viceversa, vicende e posizioni delle persone fisiche si possono ripercuotere Art. 2291 Società in nome collettivo Nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali Art. 2313 Società in accomandita semplice Nelle società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita Conferimenti I