Ordinamento giuridico: è il complesso di norme giuridiche che disciplinano una collettività. Quelle portatori di un fine generale si dicono ordinamenti politici. Possono essere originari (come gli Stati) o derivati. Lo Stato è un ordinamento giuridico originario (superiorem non recognoscens), sovrano (all’interno e all’esterno) e territoriale. Esso è inoltre autonomo (libero di governarsi da sé) ed effettivo (può imporre il proprio ordinamento a tutti i soggetti che ne fanno parte). La dottrina ha elaborato le seguenti definizioni: Stato Apparato: insieme degli organi che detengono il potere supremo (organi costituzionali: Presidente delle Repubbliche, Parlamento, Regioni, Enti Locali, Magistratura, Presidente del Consiglio, Corte Costituzionale). Stato Comunità: è rappresentato dal popolo, evidenzia il momento della libertà Stato Ordinamento: è rappresentato dall’insieme di popolo ed autorità. Stato Amministrazione: è l’insieme di organi politici, amministrativi e giudiziari. Stato Persona: è lo stato apparato inteso come titolare di personalità giuridica Continua »