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Note sintetiche sull'argomento tratte dal manuale di Cassese (18 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da berninifederica85

Il provvedimento amministrativo è tradizionalmente considerato l'atto tipico di esplicazione delle funzioni amministrative , con il quale, a conclusione di un procedimento , viene esercitato il potere amministrativo: ponendo norme, accordando un'autorizzazione, trasferendo beni, attribuendo risorse, sanzionando e così via.

La nozione di provvedimento amministrativo sfugge a una definizione e a delimitazioni precise.

A differenza di altri tipi di atto giuridico (come la legge, la sentenza e il contratto), nell'ordinamento italiano, il provvedimento amministrativo non è né definito né compiutamente disciplinato dalla legge . L'inesistenza di una disciplina organica e unitaria del provvedimento consente di includere determinati atti in questa nozione e di escluderne altri. La disciplina del provvedimento amministrativo, invece, è frammentaria ed eterogenea: per il procedimento di formazione, vi sono solo alcune regole generali, il cui ambito di applicazione è variabile; gli altri aspetti (soggetto, esternazione, validità, efficacia, esecuzione e così via) sono oggetto di una serie di regole, poste in parte dal legislatore e in parte dalla giurisprudenza, ciascuna delle quali ha un diverso ambito di applicazione. Nel caso del contratto la sua definizione serve a determinare l'ambito di applicazione della relativa disciplina codicistica. La facile individuazione delle leggi e delle sentenze dipende dal fatto che i relativi procedimenti di formazione e regimi giuridici sono compiutamente disciplinati dalle norme.

Quella del provvedimento non è una nozione normativa , volta a stabilire l'ambito di applicazione di una disciplina. La sua utilità è essenzialmente descrittiva e sistematica: serve a sintetizzare le regole a cui sono normalmente sottoposti gli atti di esercizio dei poteri amministrativi, a ricostruire un regime giuridico formatosi in modi diversi e in un ampio arco temporale, le cui componenti non sono necessariamente compresenti. Gli atti di esercizio dei poteri amministrativi sono normalmente soggetti a questo regime, a meno che le norme non dispongano diversamente: ciò dipende non dalla loro qualificazione come provvedimenti amministrativi, ma semplicemente dal fatto che le singole regole, legislative o giurisprudenziali, che compongono quel regime, sono applicabili a essi. Ne consegue che definire o delimitare con precisione la nozione è non solo impossibile, ma anche inutile. Si può soltanto, preso atto del suo carattere impreciso ed individuare i caratteri normali o più frequenti dei provvedimenti.

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