LA RIFORMA DEL TITOLO V ARTICOLI 114-117-127
Suddetta riforma è avvenuto a seguito della legge numero tre del 2000 e uno, come sappiamo la costituzione può essere modificata a seguito della procedura aggravata ex articolo 138 . Quindi ci troviamo di fronte ad un assetto costituzionale differente, in primis prendendo in considerazione l'articolo 114 vediamo che la Repubblica e lo Stato non sono la stessa cosa perché la Repubblica vi comprende lo Stato, tanto è vero che tale articolo afferma: " La Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato" .
In effetti l'articolo 114 della costituzione così come riportato si dice essere attuativo dell'articolo 5 della costituzione stessa per il quale: " La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attuali servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
Il riformato articolo 114 è in pratica attuativo o di tale articolo cinque che non è stato riformato.
Il primo punto da chiarire è quello relativo all' interpretazione del concetto di Repubblica.
Già dalla prima lettura risulta evidente che tale termine non è usato come sinonimo di Stato apparato, così come si evince dall' affermazione secondo cui la Repubblica
" attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo " .
La Repubblica è concetto più ampio di Stato, il legislatore è consapevole di questa cosa perché nell'art. 5, lo Stato è una delle componenti della Repubblica.
Esaminando anche solo letteralmente questo articolo si comprende che ci sono tre disposizioni (3 punti e virgola); " La Repubblica, una e indivisibile ": scritto in questo modo fa capire che l'unità della Repubblica non va messa in discussione; " riconosce " un qualcosa che preesiste (alle autonomie locali) .
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