Riforma del titolo V

Note di amministrativo: il Parlamento italiano, quasi alla conclusione della XIII Legislatura, ha approvato una rilevante modifica della Costituzione modificando 9 articoli della stessa, tutti contenuti all'interno del Titolo V della Seconda parte, relativo all'ordinamento territoriale italiano (13 pagine formato doc)

Appunto di antimoverde85
LA RIFORMA DEL TITOLO V ARTICOLI 114-117-127

Suddetta riforma è avvenuto a seguito della legge numero tre del 2000 e uno, come sappiamo la costituzione può essere modificata a seguito della procedura aggravata ex articolo 138.
Quindi ci troviamo di fronte ad un assetto costituzionale differente, in primis prendendo in considerazione l'articolo 114 vediamo che la Repubblica e lo Stato non sono la stessa cosa perché la Repubblica vi comprende lo Stato, tanto è vero che tale articolo afferma: "La Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato".

In effetti l'articolo 114 della costituzione così come riportato si dice essere attuativo dell'articolo 5 della costituzione stessa per il quale: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attuali servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Il riformato articolo 114 è in pratica attuativo o di tale articolo cinque che non è stato riformato.

Il primo punto da chiarire è quello relativo all' interpretazione del concetto di Repubblica.

Già dalla prima lettura risulta evidente che tale termine non è usato come sinonimo di Stato apparato, così come si evince dall' affermazione secondo cui la Repubblica

" attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo" .

La Repubblica è concetto più ampio di Stato, il legislatore è consapevole di questa cosa perché nell'art.
5, lo Stato è una delle componenti della Repubblica.

Esaminando anche solo letteralmente questo articolo si comprende che ci sono tre disposizioni (3 punti e virgola); "La Repubblica, una e indivisibile": scritto in questo modo fa capire che l'unità della Repubblica non va messa in discussione; "riconosce" un qualcosa che preesiste (alle autonomie locali) .