Il rapporto obbligatorio s’instaura trà soggetti determinati, il creditore ed il debitore, e non può dirsi costituito sino al momento in cui non sia avvenuta l’individuazione dei termini del rapporto.A differenza della prestazione che può essere ancora da determinare mentre è già costituito il rapporto, non può aversi mera determinabilità del soggetto attivo o del soggetto passivo.Deve condividersi quindi l’opinione della dottrina che disconosce le ipotesi cosiddette del creditore o del debitore indeterminato.Delle figure generalmente considerate nel segno dell’indeterminatezza, la dottrina fornisce appaganti spiegazioni, senza che risulti rinnegata la regola.Attenta considerazione meritano i casi in cui già si presenta una situazione di vincolo mentre non sono ancora individuati i due termini della relazione.Avviene sicuramente nella promessa al pubblico art.1989 “colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione…, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica”.Al tema della determinatezza ed alla ricerca da intraprendere sono estranee, le ipotesi in cui il soggetto, attivo o passivo, può essere determinato, ed in effetti è individuato in ciascun momento del rapporto.anche attraverso criteri connessi con situazioni che riguardano cose e fatti.L’adozione di questi criteri assicura la persistenza del rapporto al di là del mutamento del creditore o del debitore, e si parla talvolta di ambulatorietà del rapporto per indicare come costituiscano una vicenda normale e frequente le indicate modifiche soggettive.Con riferimento al tempo in cui la pretesa vien fatta valere, è irrilevante ricostruire la vicenda dei cambiamenti intervenuti nella struttura del rapporto ogni volta che si è verificata una sostituzione soggettiva col meccanismo della successione, e rimane priva di rilievo l’eventuale ignoranza che dell’altro termine del rapporto abbia avuto uno dei soggetti. Continua »