Nella comune cultura giuridica per diritto delle obbligazioni si intende quella parte del dirit-to privato che regola la nascita, le vicende ed i modi di estinzione dei rapporti tra creditori e debitori.In questa materia hanno avuto modo di esprimersi i due atteggiamenti dei giuristi: l’uno rivolto alla creazione di schemi razionali capaci di tramandarsi nel tempo; l’altro sensi-bile alla forza economica dei fatti. L’innovazione continua cui sono sottoposte è il frutto dell’innovazione subita dai fatti o fonti che più spesso danno vita a rapporti di credito e di debito: i contratti e gli eventi che provocano danni risarcibili.Dl libro delle obbligazioni è cambiato assai poco a distanza di quaranta e più anni dalla codificazione; scarsamente hanno inciso sui dati normativi gli interventi legislativi, le pronunce della Corte Costituzionale e le nuove tecniche di pratica commerciale. Anche in un manuale Francese molto noto si legge che “il diritto delle obbligazioni, dalla antica Roma, ha subito a causa dell’influsso dei fattori economici e sociali una profonda evoluzione nel suo esprit, ma ha conservato un’impronta costante nella sua technique. Nel passato i tentativi di individuare o di costruire principi generali con riguardo al rapporto di credito e di debito in quanto tale si sono rivelati quasi sempre fallaci, poiché lo schema neutro delle obbligazioni considerate in astratto sembra essere incompatibile con la duttilità del giudizio di valore.Sono ancora da ricordare le vivaci notazioni con cui è stata discono-sciuta la dignità di principio generale dell’ordinamento alla teoria ottocentesca del c.d.”favor debitoris”. Le singole ipotesi per cui, per tradizione, al debitore si applicano regole favorevo-li non giustificano la costruzione di una regola generale applicabile a tutti i casi. La disciplina del rapporto obbligatorio nel quarto libro del codice vigente si distacca dalla modello ottocentesco del codice napoleonico in cui le obbligazioni erano disciplinate nel libro terzo tra i “modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose.Delle obbligazioni in generale si occupa un gruppo di norme (1173-1320) che precedono la disci-plina del contratto in generale. Dopo la disposizione di apertura che si limita ad elencare con formula non rigida le fonti (1173) i rapporti di debito e credito sono presi in considerazione secondo un’interna ripartizione, non esplicita, tra una parte generale (art.1173-1276) e una parte specie (art.1276-1320). La prima si occupa dell’origine, della struttura, delle vicende estintive e modificazione dei rapporti.La seconda regola alcune “specie” di obbligazioni, quasi a conferma che anche la sistemazione più generale deve sempre tener conto del nesso, che è una costante nella storia del pensiero giuridico, con la pluralità delle singole manifesta-zioni del fenomeno regolato.Sulla nuova sistemazione della materia delle obbligazioni nel nostro codice ha influito notevolmente l’unificazione c Continua »