Il codice non da nessuna definizione di contratto simulato (l'art. 1414 parla di contratto siulato presupponendone la nozione), nè viene precisato quale sia il trattamento giuridico del negozio simulato, del quale soltanto si dice che è inefficacie tra le parti. Tuttavia il legislatore offre soluzioni ai conflitti scaturenti da pratiche simulatorie, sotto i vari profili (rapporti tra le parti sia relativamente alle sorti del contratto simulato sia di quello dissimulato; con i terzi; il regime della prova dell'intesa simulatoria).
Il sistema degli art. 1414/1417 delinea dunque il generale trattamento del fenomeno simulatorio , e anche se non sono presenti principi e definizioni, ma regole specifiche per la soluzione di singoli problemi, è proprio da queste norme che la dottrina ricostruisce concettualmente la simulazione e la giurisprudenza mette a punto regole operative.
Dalle massime giurisprudenziali si ricava una definizione di negozio simulat o come negozio finto, finzione scenica volta a creare apparenza, in cui gli effetti propri del negozio non corrispondono agli scopi delle parti:
questo è cio' che denota il negozio simulato, in contrapposizione al negozio fiduciario , in cui operazioni volte comunque a nascondere i veri interessi sostanziali delle parti, sono poste in essere per mezzo di negozi veri e reali, produttive degli effetti tipici del contratto esteriorizzato, in cui pero' il raggiungimento dei fini delle parti implica il compimento di ulteriori passaggi.
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