ART ART. 820: FRUTTI NATURALI E FRUTTI CIVILI Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione i frutti formano parte della cosa; si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa madre come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. Introduzione: L'articolo in esame si differenzia dal precedente dell'art. 444 del codice del 1865, che riproducendo la soluzione del codice napoleonico, nell'individuare il soggetto che acquistava la proprietà dei frutti precisava che tale effetto si realizzava per il “diritto di accessione”; inoltre il vecchio codice non specificava le modalità in virtù delle quali si realizzava l'effetto acquisitivo dei frutti civili. Già nel codice abrogato vediamo all'art. 445 che colui che faceva propri i frutti naturali doveva rimborsare i terzi della spesa della coltura, sementi e opere fatte; oggi tale enunciato è l'art. 821. Infine, l'art. 444 era inserito nel capo secondo del libro secondo che apriva la disciplina relativa ai modi di acquisto della proprietà a titolo originario, intitolato “del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa”; oggi è nel libro terzo “della proprietà” al titolo secondo. I frutti naturali: La norma in esame identifica i frutti naturali con i beni che derivano direttamente dalla cosa madre, indipendentemente che alla loro produzione concorra o meno l'opera dell'uomo; chiarisce poi i vari tipi. La norma individua un fenomeno dai contorni definiti, che in concreto si identifica con il processo di produzione diretta di nuove entità da parte di un bene produttivo. Tale processo a volte richiede l'intervento dell'uomo, a volte ne prescinde. Solo nell'eventualità in cui alla produzione dei frutti concorra un soggetto diverso dal proprietario della cosa madre interviene l'art. 821 2° co., perciò a carico di chi fa propri i frutti può sorgere l'obbligo di rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto di questi ultimi. Quindi i frutti sono entità nuove (eccetto la legna che non viene ad esistenza ad esito di un processo produttivo),MA il significato di novità non è quello del linguaggio comune, ma quello dell'analisi giuridica, in particolare nella teoria dei beni. Cioè, un bene presenta il requisito della novità non solo quando viene ad esistenza ad esito di un processo produttivo, ma anche quando lo stesso, malgrado già esista, acquista l'attitudine a soddisfare un nuovo interesse. Perciò la legna è un nuovo bene perché ha l'attitudine a soddisfare un interesse nuovo e diverso rispetto a quello che riusciva a soddisfare in quanto piantagione. Continua »