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Note sulla legislazione riguardante un contratto in cui la prestazione dovuta dal debitore viene deviata, per iniziativa dello stipulante, in favore di un terzo (3 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da skorpionlady

Art.1411---> è un contratto in cui la prestazione dovuta dal debitore viene deviata, per iniziativa dello stipulante, in favore di un terzo.

E'un'ipotesi legale di efficacia del contratto per i terzi (comma 2 art.1372), in ossequio al principio generale, che si ricava dal sistema, che il terzo puo'acquistare solo effetti favorevoli (infatti senza il consenso del titolare non puo esservi privazione di diritti).

Vi è contratto afavore di terzo quando la prestazione deriva al terzo direttamente quale effetto della stipulazione
, e quando viene prestata dall'oblato, non dallo stipulante. Diverso è il contratto per persona da nominare: qui il terzo non diviene parte e quindi i suoi stati soggettivi non rilevano per l'annullabilità dell'atto, non c'è sostituzione del contraente originario, e puo acquisire solo effetti favorevoli.

Il codice non indica nessun requisito di tale contratto; nella pratica, dal punto di vista dei requisiti soggettivi, la designazione del terzo non è soggetta a regole rigide, ma si tende alla conservazione dell'atto: puo quindi essere designato anche in un momento successivo, purchè pero'non sia indicato in modo generico, e puo non esistere al momento della conclusione.

Dal punto di vista oggettivo, è una variante applicabile a qualsiasi tipo di contratto , tipici o atipico, anche al preliminare; ne sono tipizzate alcune fattispecie (deposito, trasporto, rendita vitalizia, assicurazione sulla vita). Per il contenuto, è ammessa qualsiasi prestazione a favore del terzo (dare, fare, non fare..)

Per alcuni tale contratto si configura come a sè stante, per altri è semplicemente una clausula che comporta la derivazione degli effetti al terzo: a seconda della visione adottata , gli eventuali vizi (es.indeterminatezza) dell'atto comporteranno conseguenze diverse, travolgendo l'intero contratto o la sola clausula, lasciando in tal caso gli effetti in capo allo stipulante.
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