1- Nozione, funzione e struttura; sequenza preliminare definitivo Articolo 1351cc: Contratto preliminare Il contratto preliminare nullo, se non è fatto nella stessa forma e che la legge prescrive per il contratto definitivo. Con il contratto preparatorio le parti intendono regolare un'obbligazione contrattuale futura è definitiva. L'interesse è quello di concludere il contratto definitivo attraverso una sequenza procedimentale con l'assunzione di un impegno rappresentato dal contratto preliminare. Il contratto preliminare trae la sua funzione nella preparazione dei contratti transattivi o dei contratti aventi effetti reali. Con la stipula del contratto preliminare, le parti dispongono di un intervallo di tempo per il controllo dei presupposti e delle sopravvenienze giuridicamente rilevanti. I contraenti potranno così rimuovere eventuali ostacoli alla stipula della vendita. 2 - La fonte del regolamento contrattuale: i riflessi applicativi. Il contratto preliminare viene stipulato in vista di un contratto definitivo di vendita che lo sostituisce integralmente. Continua »