E' una procedura concorsuale prevista per le imprese di maggiori dimensioni in stato di crisi , al fine di agevolare il risanamento della loro situazione finanziaria ed evitare la disgregazione del complesso aziendale, nonché la soppressione di posti di lavoro, riuscendo così a soddisfare i creditori senza ricorrere al fallimento.
a) Presupposti soggettivi : stesse imprese che sono assoggettabili al fallimento
b) Presupposto oggettivi :
- stato di insolvenza;
- numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno
- indebitamento complessivo pari ad almeno due terzi tanto dei beni che compongono l'attivo dello stato patrimoniale quanto dei ricavi che risultano dalla voce corrispondente nell'ultimo bilancio d'esercizio.
Quando ci sono tali presupposti il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore, il ricorrente e il ministro dello sviluppo economico, deve emettere una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza , che è sottoposta alla stessa pubblicità della sentenza di fallimento e deve:
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