Anche questa previsione nasce dall'insufficienza del diritto comune, del diritto privato a regolare il fenomeno d'imprese.
Infatti nel diritto privato non è prescritto alcun obbligo generale di documentazione nel senso di rappresentare su documenti l'attività dell'agire umano.
Nel diritto commerciale si crea viceversa un'esigenza di rappresentare l'attività tramite documenti, tramite supporti che ora non sono più necessariamente cartacei, si crea un'esigenza di documentare l'intera attività dell'imprenditore perché delle operazioni dell'imprenditore deve rimanere traccia.
Da questa esigenza nasce l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Art.2214 e ss del cc.
I soggetti tenuti sono gli IMPRENDITORI COMMERCIALI NON PICCOLI. Quindi un primo obbligo di iscrizione è parametrato sull'attività svolta cioè chiunque eserciti un'attività commerciale non piccola.
Si tiene conto anche della forma del soggetto infatti l'obbligo di tenuta delle scritture contabili incombe anche su tutte le società commerciali ad eccezione delle società semplici.
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