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DIRITTO COMMERCIALE
NOZIONE DI IMPRENDITORE. L'art.2082 del Codice Civile afferma che "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Requisiti essenziali dell'imprenditore art. 2082 c.c.:
- Attività produttiva
- Organizzazione
- Economicità
- Professionalità
- " attività produttiva " = considerando tale anche l'attività di scambio diretta a incrementare l'utilità dei beni spostandoli nel tempo o nello spazio, ed è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.
Non è
impresa, invece, l'attività di mero godimento, ma non vi è incompatibilità tra attività di godimento e impresa in quanto la stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. Così, costituisce impresa il proprietario di un immobile che lo adibisce a
pensione, ma sono considerabili attività produttive anche quelle svolte dalle società di
investimento, da quelle finanziarie.
"Attività" poi letteralmente significa una serie di atti ma in alcuni casi anche un singolo atto può dare luogo all'esercizio di un'attività di impresa se si tratta di atto di notevole rilevanza e che quindi, di per sé, implica la professionalità (si pensi al singolo atto che è stato oggetto dell'impresa che ha costituito il Tunnel del Canale della Manica: si trattava di un singolo atto certamente, ma di rilevanza tale da configurare un'attività di impresa); quindi quando si parla di "attività economica" si parla di attività rivolta alla produzione o allo scambio di
beni e servizi (precisazione del legislatore).
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