Sono soggette allo statuto generale dell’imprenditore tutte le imprese, mentre alcune altre sono soggette a dei regimi normativi particolareggiati, cioè sono soggette a STATUTI SPECIALI. Sono soggetti a questi statuti gli imprenditori commerciali, e quelli agricoli, divisi poi in piccoli o meno, il piccolo imprenditore opera in uno statuto che lo esonera dalle procedure concorsuali. L’articolo 2135 identifica l’imprenditore agricolo come quell’imprenditore che produce colla sua famiglia i beni da scambiare col mercato direttamente dalla terra. Sui dice che l’imprenditore agricolo è soggetto ad un regime di favore perché è sottoposto a due tipologie di rischi, quella propria dell’imprenditore, e quella aleatoria della nature. L’attività d’impresa ex 2135 deve essere in stretta connessione coi cicli biologici della terra. L’agricoltura c.d. industrializzata, avulsa dalla terra, pone rischi ermeneuti in quanto l’imprenditore in questione dovrebbe poi essere assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale. Ogni qualvolta si spezza il ciclo biologico colla terra, si avrà un’impresa commerciale. Ora è pacifica l’attribuzione di impresa commerciale per le colture in acqua, mentre alcuni problemi, ora sorpassati, venivano dalla coltura in serra, in quanto è si vero che i rischi naturali sono ridotti, ma comunque restano. Altri problemi sono quelli della silvicoltura, che pure se espressa nella lettera del 2135 deve possedere particolari requisiti, quelli del rispetto dei cicli biologici della foresta, per cui la silvicoltura è attività agricola solo quando al taglio è stato anticipato l’impianto di nuove piante, altrimenti si avrà un’impresa commerciale. Pure l’allevamento di bestiame è particolare in quanto sempre si deve rispettare il processo naturale per cui animali in batteria e nutriti senza il frutto della terra dell’agricoltore, non daranno diritto alle agevolazioni per l’impresa agricola. E’ certa l’esclusione di tale disciplina per gli allevamenti di cavalli da corsa, animali da pelliccia, cani di razza. Molti altri problemi sull’identificazione della norma contenuta nel 2135 si prestano per quando si tratta di attività connesse all’impresa agricola, che vengono distinti in tipiche e d atipiche. Le tipiche classicamente conosciute sono le trasformazioni casearie, altre attività connesse per essere considerate tipiche devono possedere il requisito della normalità e tipicità della produzione nella zona in cui vengono effettuate, ed inoltre deve essere rispettata la proporzionalità tra prodotto ottenuto finale e impiego di fattori tipici dell’agricoltura. Esistono però alcune attività tipiche connesse in deroga a quest’ultimo principio e riguardano soprattutto il latte e l’olio. Attività connesse atipiche. Sono particolari le attività di bonifica e di agriturismo. Per l’agriturismo si è molto discusso ribadendo il principio della complementarità, ovvero l’imprenditore agriturista per essere assoggettato al regime degli Continua »