L'acquisto da parte di società di azioni proprie è oggetto di una articolata disciplina, contenuta agli artt. 2357 ss.
Oltre agli interessi dei creditori sociali, potenzialmente a rischio, bisognerà tener conto di vari interessi rilevanti, primi tra tutti quello a che gli amministratori non effettuino operazioni speculative sui titoli della società col danaro prelevato da queste; ulteriori preoccupazioni risultano legate all'esercizio dei diritti inerenti a queste azioni.
Alcune legislazioni si sono spinte a vietare l'acquisto delle proprie azioni, il che pare decisamente eccessivo in quanto, se accompagnato da cautele che in parte esistevano anche prima e che oggi risultano rinforzate dalla disciplina vigente, questo tipo di acquisto e conseguentemente il fatto di
avere parte del proprio patrimonio investito in azioni proprie può giovare alle società in modo rilevante.
Limiti
art. 2357: la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Questa disposizione si applica anche in caso di acquisti tramite società fiduciaria o per interposta persona.
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