Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi Per evitare che il fallimento porti alla disgregazione aziendale è stata introdotta nel nostro ordinamento una procedura di amministrazione straordinaria alla quale si applica la disciplina della liquidazione coatta amministrativa ma con particolari adattamenti volti a conseguire il risanamento dall’azienda. Competente a decidere l’ammissione delle imprese all’amministrazione straordinaria è il Tribunale su ricorso del debitore, del pubblico ministero o d’ufficio ed è necessario che controlli la sussistenza di alcuni presupposti: - Soggettivi possono essere ammesse le imprese assoggettabili al fallimento con esclusione delle imprese pubbliche soggette alla liquidazione coatta amministrativa - Oggettivi occorre che le imprese commerciali siano in stato di insolvenza, abbiano almeno da 1 anno un numero di dipendenti non inferiore a 200 e abbiano un indebitamento pari ad almeno 2/3 del totale dei beni che costituiscono l’attivo dello stato patrimoniale. Continua »