Nella srl c'è il principio molto più spiccato dell'autonomia negoziale, autonomia statutaria, cioè il fatto che è regolata dallo statuto più che dalla legge. A questo riguardo mentre abbiamo detto che con riguardo alla spa la gestione dell'impresa compete esclusivamente al consiglio di amministrazione, l'assemblea non si può occupare della gestione in senso tecnico della società perchè se interviene ai sensi del 2364 n.5 interviene solo come mera autorizzazione. C'è questa distinzione netta di poteri tra l'organo amministrativo e l'organo assembleare.
Nelle srl questa distinzione cosi netta non c'è. Tanto che salvo alcune materie riservate all'organo amministrativo tutte le altre materie anche di gestione possono competere alla decisione dei soci, decisione dei soci che può avvenire non solo in ambito assembleare ma può avvenire anche in ambito extra-assembleare perchè quel principio della collegialità che è precipuo delle società di capitale nelle srl si attenua rispetto alla spa; la srl infatti è una società ibrida che vive l'anima della società di capitali ma anche
l'anima della società di persone quindi a seconda del tipo di modello che poi viene utilizzato può più o meno farsi ricorso anche all'organo assembleare.
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