Diritto Commerciale riassunti

"I soggetti e le attività", "I beni organizzati per l'esercizio d'impresa", "la documentazione", "L'imprenditore collettivo" (9 pagine formato doc)

Appunto di drakev1
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I “I soggetti e le attività” (37-85, 177-180) L'imprenditore. L'esercizio professionale di attività economica organizzata. L'art. 2082 definisce imprenditore “chi esercita professionalmente l'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. I requisiti per un imprenditore sono: L'esercizio di un'attività economica. Per attività si intende una serie di atti coordinati tra di loro rivolti a perseguire un medesimo fine. Questa attività deve essere economica, cioè rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
L' attività economica deve essere organizzata (art. 2082). E' necessaria un' organizzazione tra capitale e lavoro dedicati al fine produttivo, e questo implica per l' imprenditore la correlativa responsabilità (artt. 2055 - 1655). Ne consegue l' organizzazione gerarchica dell' impresa al cui vertice viene posto proprio l' imprenditore (art. 2086). Occorre un etero-organizzazione e laddove questa è assente non c'è impresa (p.e. i portabagagli o le guida non sono imprenditori, non perché non praticano un attività economica ma perché non hanno un organizzazione esterna; gli intellettuali possono considerarsi imprenditori nel momento in cui esercitano all' interno di un' organizzazione produttiva). L'attività economica deve essere esercitata professionalmente. Nel concetto di professionista è insito quello di continuità e di abitualità. Non hanno carattere professionale e quindi imprenditoriale tutte quelle attività economiche organizzate praticate occasionalmente, ma lo saranno quelle praticate stagionalmente (oleifici, cantine, etc.). Perché si abbia un imprenditore occore che l'esercizio professionale dell'attività economica sia organizzata ai fini dello scambio di almeno un parte dei prodotti e dei servizi dell'attività. L' attività economica deve essere svolta con lo scopo di ricavarne un utile patrimoniale, ma l'intento speculativo non è essenziale all' imprenditore. L' imprenditore, per essere tale, deve perseguire uno scopo egoistico ovvero un qualsiasi interesse patrimoniale a lui riconducibile. La spendita del nome. L'imprenditore occulto. E' imprenditore chi esercita, nei modi sopra descritti, un attività particolarmente qualificata; e, poiché l' attività si compone di atti, ciò significa che è l'imprenditore colui che compie gli atti dell'impresa, assumendo su di se gli effetti, attivi e passivi, che a tali atti si ricollegano. La legge prevede (delle volte impone) che un soggetto agisca in nome dell'imprenditore, e questo può avvenire in due modi: spendendo il nome del rappresentato facendogli pervenire direttamente gli effetti degli atti (art. 1704), oppure in nome proprio acquisendo in proprio gli effetti degli atti per poi trasferirli in un secondo momento al rappresentato(art. 1705). Unitariamente, nel primo caso, il rappresentato viene riconosciuto nella figura dell'