Il divieto di concorrenza dell'alienante (art. 2557)
Disciplina:
è prevista una durata massima del patto che non può comunque eccedere i 5 anni dal trasferimento (per evitare una lesione eccessiva della libertà di iniziativa economica dell'alienante).
La norma è derogabile solo in senso più favorevole all'alienante: le parti possono eliminare o rendere meno gravoso il divieto di concorrenza;
il regime è solo parzialmente derogabile in senso più gravoso per l'alienante:
la durata del divieto non può mai eccedere i 5 anni ed ogni maggior termine viene ridotto per legge;
l'ampliamento dei limiti legali è ammesso solo se esso non comporti l'impedimento di ogni attività professionale dell'alienante (previsione di un inizio di impresa che abbia oggetto solo affine a quello dell'azienda alienata e quindi sia idoneo a sviare la clientela) "possono ad esempio decidere che l'alienante non possa esercitare un'impresa uguale o affine, ma sotto il profilo temporale il limite è sempre 5 anni ma possono cambiare i limiti di tempo e luogo" .
l'avviamento commerciale (L.n. 392/78)
Disciplina:
locazione di immobili diretti all'esercizio di un'attività di impresa che abbia rapporti diretti con il pubblico di utenti o di consumatori;
in caso di cessazione della locazione il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione;
il conduttore uscente ha diritto ad un indennizzo :