L' art 10 l.fall . prevede che il fallimento delle società che esercitano attività commerciale può essere chiesto entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese : dunque, anche quando la società sia in liquidazione o addirittura questa sia terminata, purché sia rispettato il limite temporale anzidetto.
Presupposto per il fallimento della società è la sua insolvenza; ovviamente la società deve anche svolgere attività commerciale.
Il fallimento della società - in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni - si estende anche ai soci a responsabilità illimitata , che devono essere sentiti in camera di consiglio dal tribunale per accertare la loro qualità di soci con tale responsabilità (art. 147 l.fall). Dunque, la sentenza dichiarativa del fallimento della società pronuncia anche il fallimento dei singoli soci. Questi, non possono evitare il fallimento provando di essere personalmente solvibili, ma per farlo devono provare: