FUSIONE
definizione: integrazione tra patrimoni di due o più società, caratterizzata dunque da una nuova organizzazione unitaria in luogo della precedente pluralità.
La natura giuridica di questo fenomeno è difficile da definire ed è stata oggetto, soprattutto in passato, di varie controversie, c'è stato chi ad un certo punto ha tentato di annoverarla tra i fenomeni successori, come una sorta di successione universale che comporterebbe o l'estinzione di tutte le società che vi partecipano, oppure la devoluzione del loro patrimonio a una nuova società che succede in tutti i loro rapporti, oppure ancora la sopravvivenza di una, cui verrebbero trasferiti, per successione, i rapporti già facenti capo all'altra o alle altre.
Oggi si annovera tra i fenomeni di modificazione del contratto sociale, come può essere ad es. la trasformazione (v) .
In ogni caso può essere attuata in due modalità:
– costituzione di una NUOVA società
– INCORPORAZIONE di due o più in una "incorporante"
Effetti giuridici
la nuova società risultante dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti ( in passato definite con un altro aggettivo, "estinte"), ed inoltre ( parte aggiunta in seguito)subentra in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Limiti alla fusione
Innanzitutto la legge non consente la partecipazione a fusione alle società in liquidazione che abbiano intrapreso la distribuzione dell'attivo
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