L’Art. 2082 cc afferma che: “è imprenditore ci esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi.” Questa definizione distingue l’imprenditore da qualsiasi altro soggetto e lo pone in una posizione differente nei confronti del diritto privato in generale, questo perché il legislatore ha voluto imporre a questi soggetti diritti e doveri che tutelano la loro persona e i terzi che entrano in contatto con loro attraverso l’attività imprenditoriale svolta dal soggetto imprenditore. Passiamo ora ad analizzare i singoli requisiti previsti dall’art. 2082 cc. Essi sono: •professionalmente: vale a dire un esercizio svolto con continuità, costanza, determinazione, intenzionalità… nel senso opposto all’attività svolta come hobby oppure saltuariamente; •attività economica: deve rispettare il principio di economicità, cioè tutta l’attività nel suo complesso, deve essere organizzata in modo che i costi sostenuti siano inferiori ai profitti;... Continua »