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Per l’art.1703 il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (3 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastella Appunto inviato da asia83k

MANDATO, COMMISSIONE E SPEDIZIONE MANDATO, COMMISSIONE E SPEDIZIONE Il mandato: nozione ed effetti: Per l'art.1703 il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Si colloca tra i contratti che svolgono funzione di cooperazione. Il mandatario agisce nell'interesse del mandante sostituendosi a questi nel compimento di un'attività giuridica; il mandatario svolge detta attività in autonomia e non in posizione di dipendenza del mandante. Nb: mentre la procura è un atto unilaterale, il mandato è un contratto; il mandatario spende il proprio nome, il rappresentante spende quello del rappresentato. Il mandatario assume diritti e obblighi nascenti dal contratto, mentre i terzi non entrano in nessun rapporto col mandante; il mandante ha poi la possibilità di sostituirsi al mandatario per far valere i diritti che nascono dalla conclusione dell'affare. Può accadere che contemporaneamente le parti stipulino un contratto di mandato e uno di procura (mandato con rappresentanza): in talo il mandatario, oltre ad avere l'obbligo di compiere una determinata attività per conto del mandante, ha anche il potere di spendere il nome di costui (allora gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante). Requisiti del mandato e sue tipologie: oggetto del mandato è sempre il compimento di atti giuridici, negoziali o non il mandato non richiede alcuna forma ad substantiam il mandato si presume oneroso, può però essere anche gratuito, perché l'onerosità non è requisito essenziale il mandato è in genere di regola espresso, ma può essere anche tacito, purché si evidenzi un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, che si estingue con la morte del mandatario e non continua con gli eredi; perciò è un contratto intuitu personae. Esistono poi diverse tipologie di mandato: generale: quando ha ad oggetto tutti gli affari che riguardano il mandante; è però limitato al compimento degli atti di ordinaria amministrazione generico: quando ha ad oggetto il compimento di tutti gli atti di una determinata categoria (esempio mandato a vendere) speciale: quando è limitato ad uno specifico atto determinato in rem propriam: quando è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi collettivo: quando è conferito da più persone, nell'interesse comune, ad un solo mandatario contestualmente in un unico atto congiuntivo: quando è conferito a più persone che dovranno agire congiuntamente disgiuntivo: quando è conferito a più persone le quali però possono operare disgiuntamente. I rapporti tra mandante e mandatario e tra mandante e terzi: L'art.1705 afferma l'assoluta indipendenza tra il rapporto mandante-mandatario e il rapporto mandatario-terzo: i terzi non hanno nessun rapporto con il mandante, anche se erano a conoscenza dell'esistenza del mandato. Si realizza il fenomeno dell'i Continua »

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