Per comprendere la norma dell'art 2332 è utile ricordare la disciplina della nullità e delle invalidità del diritto privato.
Allora, noi sappiamo che l'invalidità nel diritto privato si distingue in
Nullità, riguardano i vizi più gravi di un contratto, la nullità stravolge il contratto, nel senso che un contratto nullo è privo di effetti dall'origine, cioè radicalmente improduttivo di effetti;
Annullabilità, riguardano vizi meno gravi, è dato da vizi della volontà, incapacità.
La caratteristica della nullità del contratto in generale è quella di travolgere il contratto, i latini dicevano che quello che è nullo non può produrre nessun effetto giuridico.
PROBLEMA: la nullità della società, nel caso di una S.p.A., di un organismo produttivo che nasce, che può nascere da un contratto, ma la cui vita, attuazione del contratto di società presuppone ulteriore attività e che quindi con questo si differenzia con gli altri contratti, è assoggettato alle stesse regole?
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