La nuova disciplina, introdotta dalla l. 18 febbraio 1992, n. 149, distingue opportunamente le offerte pubbliche di vendita dalle offerte pubbliche di acquisto (OPA). Costituiscono offerte al pubblico ai sensi dell'art. 1 tutte quelle aventi per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione). Il fenomeno di maggior rilievo e di più penetrante incidenza sul mercato mobiliare nella vita societaria è peraltro quello dell'OPA. Il ricorso all'offerta pubblica è obbligatorio in cinque casi. Due sono le fattispecie principali (di OPA detta preventiva): a) allorchè si intenda conseguire, direttamente o indirettamente, e anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo della società bersaglio; b) allorquando, in mancanza di azionisti di contollo, ci si proponga di acquistare una partecipazione non inferiore a quella dell'azionista, o degli azionisti, in possesso della maggioranza relativa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria Continua »