Riassunti Di Diritto Commerciale Cap 12-15 Graziani Minervini Belviso - Appunti di Diritto Commerciale gratis Studenti.it
Controllo utente in corso...

I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi; Disciplina generale del contratto di consorzio; Consorzi con attività esterna. Consorzi società; Le associazioni temporanee di imprese; Le associazioni temporanee per gli appalti di opere pu (8 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da drakev1

GLI ORGANI DI COOPERAZIONE AZIENDALE GLI ORGANISMI DI COOPERAZIONE AZIENDALE 129. I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi sono, secondo la definizione legislativa (26021, nel testo dettato dalla l. 10 maggio 1976, n. 377), contratti con i quali “più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Questa prima definizione è molto generica in quanto il legislatore non definisce né “l'oggetto” della disciplina, che gli imprenditori possono darsi attraverso il contratto di consorzio, né il fine dello “svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” da parte dell'organizzazione comune. Il testo originario dell'articolo 2602 (consorzi definiti come “contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune”) era configurato in modo tale che l'opinione prevalente attribuiva ai consorzi natura prevalentemente anti-concorrenziale, e perciò lo scopo era quello di mantenere alti i prezzi alti di vendita dei beni e servizi delle imprese consorziate. Attraverso quest'interpretazione i consorzi erano visti come sotto-tipi qualificati di cartello, in quanto contratti stipulati tra concorrenti per la reciproca ripartizione della concorrenza con un'organizzazione comune. Accanto a quest'opinione però ce n'è anche una che vedeva i consorzi come contratti possibili non solo tra concorrenti, ma anche tra attività complementari in modo da abbattere i costi di produzione grazie a delle possibili sinergie. Il legislatore nel nuovo testo dell'art. 26021 ha voluto valorizzare l'aspetto del rafforzamento del tessuto produttivo, senza, però, preoccuparsi dell'aspetto negativo derivante dall'organizzazione comune a fini anti-concorrenziali. Il consorzio può assolvere sia una funzione anti-concorrenziale (art. 26033: controllo delle quote prodotte dai consorziati) che una funzione di cooperazione inter-aziendale (produzione di beni o servizi per il consumo degli stessi consorziati). Nell'ultimo caso non è chiaro se i beni e i servizi siano destinati ai soli consorziati ad un prezzo di costo, e quindi ad uno scopo mutualistico, oppure se sia possibile anche la vendita a terzi ad un prezzo superiore a quello di costo, e quindi di provvedere anche ad uno scopo lucrativo. Normalmente il contratto di consorzio è stipulato tra imprenditori, ma nulla vieta che a stipulare questo tipo di contratto siano più imprenditori agricoli per la disciplina o per lo svolgimento delle loro attività d'impresa. 130. Disciplina generale del contratto di consorzio (art. 2602-2611). Art. 26031 Il contratto di consorzio è un contratto formale: deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Deve indicare: L'oggetto e la Continua »

vedi tutti gli appunti di diritto-commerciale »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.0307779312134 secondi