ART. 2498 e seguenti
Dopo la riforma del 2003 il termine trasformazione non implica più soltanto il passaggio da un tipo societario ad un altro. Dopo la riforma del 2003 c'è stato un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto; cioè prima della riforma del 2003 si poteva avere soltanto il passaggio da un tipo societario ad un altro, dopo la riforma del 2003 è stato ampliato l'ambito di applicazione della trasformazione.
La trasformazione può essere messa in essere anche per passare da un tipo societario non solo ad un ente non societario ma anche ad un fenomeno non associativo.
La nuova trasformazione è una operazione mediante la quale una società di capitali può realizzare non solo il passaggio ad una società di persone o ad un'altra società di capitali ma anche ad un fenomeno associativo non societario ( associazione o i consorzi ).
Prima possibilità in più rispetto alla disciplina previdente: