LA TRASFORMAZIONE
definizione: si verifica quando un ente decide di modificare la forma secondo cui è costituito originariamente, per assoggettarsi alla disciplina propria di enti di altro tipo.
Quello che si modifica è quindi il contratto sociale e l'ordinamento complessivo, mentre l'ente conserva obblighi e diritti e prosegue in tutti i rapporti processuali precedenti la trasformazione.
Prima della riforma c'erano molteplici dubbi sulla questione trasformazione, quali enti, in quali tipi, entro quali limiti etc, persino all'interno di quella che oggi si definisce la c.d.
trasformazione OMOGENEA = di una sociatà lucrativa in un'altra diversa ma sempre di tipo lucrativo.
ETEROGENEA = trasformazione di un ente in società lucrativa o viceversa.
Oggi le possibilità di procedere a una trasformazione sono molto più ampie.
Il codice raggruppa tutte le varie possibilità in 4 categorie:
1) da società di persone a società di capitali
2) da società di capitali a società di persone
3) trasformazione eterogenea DA società di capitali
4) trasformazione eterogenea A società di capitali
Per semplificare raggruppiamo il discorso in base a t. IN e t. DA società di capitali.
1) TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI
Possono effettuarla :
le società di persone, i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute, le fondazioni e le cooperative a mutualità prevalente.
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