Definizione di DIRITTO :
COMPLESSO DI REGOLE DI CONDOTTA CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA I MEBRI DI UNA COLLETTIVITÀ, IN UN DATO MOMENTO STORICO .
Ciò porta all'esistenza di un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale : come il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, così lo sviluppo della società si svolge all'interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che lo compongono.
Anche nelle strutture sociali più semplici esiste tutta una serie di rapporti che scaturiscono da regole riconosciute e accettate. Esse nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire attraverso l'organizzazione comune
FENOMENO GIURIDICO:
ESSO CONSISTE NELLA NASCITA DI UN COMPLESSO DI REGOLE CHE SI APPLICANO ALL'INTERNO DI UN AGGREGATO SOCIALE, ENTRO UNA DETERMINATA SFERA TERRITORIALE, ATTRAVERSO UN'ORGANIZZAZIONE DOTATA DI UN MINIMO DI STABILITÀ.
I suoi fini possono essere assai vari e i suoi contenuti possono riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza.
L' esigenza di avere regole uguali per tutti nasce in coincidenza con le prime forme di aggregazioni umana stabile ( "città-Stato" ).
L'emergere di finalità comuni pone le premesse per l'avvio di un processo evolutivo nelle strutture sociali e per la formazione di un tessuto di regole.
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