Organismo costituzionale deputato a vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato, con riferimento a diritti e doveri previsti e all'attribuzione di competenze e poteri conferiti.
Le leggi ordinarie non possono disporre in contrasto con quanto prevede la Costituzione, se questo invece accade è indispensabile la presenza di un organo che intervenga per eliminare tale contrasto.
Le funzioni esercitate dalla Corte Costituzionale consento che la rigidità della Costituzione sia effettiva e non rimanga un concetto astratto e privo di qualsiasi conseguenza.
Art. 134 Cost. - La Corte Costituzionale giudica: sulle controversi relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Inoltre la L. cost. 1/1953 afferma che spetta alla Corte Costituzionale il compito di giudicare se le richieste di referendum di cui all'art. 75 Cost. sono ammissibili.
Art. 137 Cost. - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono state stabilite le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte non è ammessa alcune impugnazione.
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