Atti normativi, fonti primarie

Breve riassunto riguardo alle fonti primarie, cioè: legge ordinaria, decreti legislativi, decreti legge, altri atti legislativi del governo (2 pagine formato doc)

Appunto di rorey89
LEGGE ORDINARIA

Fonte primaria dell'ordinamento italiano - posta al gradino sotto la Costituzione.

La legge ordinaria è deliberata dal Parlamento - procedimento legislativo disciplinato agli artt.
70/82 Cost.

L'appartenenza al tipo legge ordinaria comporta l'assoggettamento ad un regime peculiare, riassunto nell'espressione forza di legge. La legge ordinaria:

  • è idonea a modificare o abrogare, nell'ambito della sua competenza, ogni disposizione vigente, tranne quelle di rango costituzionale, o comunque sovraordinate ad essa;
  • può essere abrogata o modificata solo da fonti ad essa subordinate;
  • è soggetta al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale;
  • può essere sottoposta a referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
Diffuse nella prassi sono le LEGGI PROVVEDIMENTO, le quali però non hanno contenuto normativo, ma solo provvedi mentale, pertanto non presentano i caratteri della generalità ed astrattezza tipici della legge ordinaria, e delle norme giuridiche: le leggi provvedimento disciplinano solo il caso concreto.
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