Breve riassunto riguardo alle fonti primarie, cioč: legge ordinaria, decreti legislativi, decreti legge, altri atti legislativi del governo (2 pagine formato doc)
LEGGE ORDINARIA
Fonte primaria dell'ordinamento italiano - posta al gradino sotto la Costituzione.
La legge ordinaria è deliberata dal Parlamento - procedimento legislativo disciplinato agli artt. 70/82 Cost.
L'appartenenza al tipo legge ordinaria comporta l'assoggettamento ad un regime peculiare, riassunto nell'espressione forza di legge . La legge ordinaria:
- è idonea a modificare o abrogare, nell'ambito della sua competenza, ogni disposizione vigente, tranne quelle di rango costituzionale, o comunque sovraordinate ad essa;
- può essere abrogata o modificata solo da fonti ad essa subordinate;
- è soggetta al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale;
- può essere sottoposta a referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
Diffuse nella prassi sono le
LEGGI PROVVEDIMENTO, le quali però non hanno contenuto normativo, ma solo provvedi mentale, pertanto non presentano i caratteri della generalità ed astrattezza tipici della legge ordinaria, e delle norme giuridiche: le leggi provvedimento disciplinano solo il caso concreto.
Continua »