Atti normativi, fonti primarie
Breve riassunto riguardo alle fonti primarie, cioè: legge ordinaria, decreti legislativi, decreti legge, altri atti legislativi del governo (2 pagine formato doc)
LEGGE
ORDINARIA
Fonte primaria dell'ordinamento italiano - posta al gradino sotto la Costituzione.
La legge ordinaria è deliberata dal Parlamento - procedimento legislativo disciplinato agli artt. 70/82 Cost.
L'appartenenza al tipo legge ordinaria comporta l'assoggettamento ad un regime peculiare, riassunto nell'espressione forza di legge. La legge ordinaria:
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Fonte primaria dell'ordinamento italiano - posta al gradino sotto la Costituzione.
La legge ordinaria è deliberata dal Parlamento - procedimento legislativo disciplinato agli artt. 70/82 Cost.
L'appartenenza al tipo legge ordinaria comporta l'assoggettamento ad un regime peculiare, riassunto nell'espressione forza di legge. La legge ordinaria:
- è idonea a modificare o abrogare, nell'ambito della sua competenza, ogni disposizione vigente, tranne quelle di rango costituzionale, o comunque sovraordinate ad essa;
- può essere abrogata o modificata solo da fonti ad essa subordinate;
- è soggetta al controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale;
- può essere sottoposta a referendum abrogativo ex art. 75 Cost.
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