Corte Costituzionale: Parzialmente Incostituzionale La Legge Pecorella - Appunti di Diritto Costituzionale gratis Studenti.it
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Appunti universitari di diritto costituzionale sulla legge Pecorella (12 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da dommaida

La Corte Costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. ed altri e del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri, iscritte ai nn. 130 e 155 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22 prima serie speciale, dell’anno 2006. Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto in fatto 1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, del codice di procedura penale – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive. La Corte rimettente – investita dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto tre persone imputate del reato di ricettazione – rileva come, nelle more del gravame, sia entrata in vigore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l’ipotesi delineata dall’art. 603, comma 2, del codice di rito. Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe diversi precetti costituzionali. Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.: consentire, infatti, all’imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l’imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»; questi ultimi vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare Continua »

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