DIRITTI INVIOLABILI
Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
I diritti inviolabili non rappresentano quindi il risultato di una volontaria autolimitazione dello Stato, ma sono una caratteristica essenziale e congenita dell'ordinamento repubblicano. Sulla base del PRINCIPIO PERSONALISTA , il rapporto tra Stato e cittadini non vede più al centro il primo, bensì i secondi.
Uno dei problemi maggiori è l' INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI . La prima problematica è inerente al loro 1 riconoscimento dalla Costituzione, la seconda se la 2 fattispecie considerata dall'art.2 deve essere ritenuta "aperta" o "chiusa", la 3 terza alla definizione di "diritto inviolabile":
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