Diritto Costituzionale Martines

Parte seconda del martines dall'ordinamento dello stato in poi (da pag. 140 a 469). Argomenti trattati: Potere Legislativo, Esecutivo, Giudiziario, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale (52 pagine formato doc)

Appunto di superpippo1269
Diritto costituzionale Diritto costituzionale Parte II L'ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO.
IL POTERE LEGISLATIVO Il bicameralismo. Il potere legislativo è attribuito , in Italia , al Parlamento,che, a norma dell'art. 55 cost. si compone della camera dei deputati e del senato della repubblica; il parlamento è un organo complesso, perché formato da due organi (collegiali). La cost. ha adottato il sistema bicamerale che è il sistema più diffuso degli stati di democrazie classiche. Alcuni soltanto hanno affidato il potere ad una sola camera(unicameralismo). Il bicameralismo è proprio degli stati federali, nei quali accanto ad una camera che rappresenta il popolo, vi è l'altra che rappresenta i singoli stati membri.
Alcuni stati hanno poi (è il caso della Francia, della gran Bretagna, Irlanda, ecc.), adottato un bicameralismo imperfetto o limitato. Tali forme si hanno quando una camera è prevalente sull'altra. Le nostre camere sono a forma di bicameralismo perfetto. Il Parlamento in seduta comune. Dal parlamento come organo, va distinto il parlamento in seduta comune. Esso è organo a se stante, un organo collegiale, composto da deputati e senatori e integrato dai delegati delle regioni per la elezione del Presidente della Repubblica. I casi in cui il parlamento in seduta comune si riunisce sono: a)Elezione (art. 83) e giuramento (art. 91) del presidente della repubblica; b)messa in stato d'accusa del presidente della repubblica (art. 90); c) elezioni dei componenti del CSM (art. 104); d) elezione di 5 giudici della corte costituzionale (art. 135) e compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone dal quale sorteggiare, in caso di necessità i 16 giudici aggregati alla corte cost. per i giudizi in materia penale (art. 135). Quando il parlamento è in seduta comune, l'ufficio di presidenza è quello della camera dei deputati a norma dell'art. 63 cost. . Secondo l'art. 35 2^ comma del regolamento della camera dei deputati, il regolamento della camera è applicato nelle riunioni del parlamento in seduta comune. L'art. 65 regolamento del senato specifica che è sempre fatta salva la facoltà di decidere norme diverse. E' da più parte auspicato che nel silenzio della cost. il parlamento in seduta comune si dia un proprio regolamento. Sezione I La forma delle camere. 3 Elezione ed ordinamenti democratici. In una società democratica, i governanti devono essere espressi dai governati con governi di estrazione popolare. Ferrari dice che la democrazia, intesa come governo di estrazione popolare, esprime già solo per questo il concetto di elettività nella costituzione e si è dato posto al sistema mediante elezione per la formazione degli organi costituzionali dello stato governo. Si distinguono due forme di governanti: Il modo democratico e quello non democratico. Il primo si esaurisce con l'elezione nelle forme e nei vari sistemi ; il secondo nell'eredità, nella cooptazione e nella conquista. Scopo dell'elezione è quella di scegliere i migliori sotto il riguardo dell