IL LAVORO SUBORDINATO O LAVORO ETERODIRETTO:
Il lavoro è nominato dalla nostra Costituzione e dalle norme fondamentali:
ART. 1 COST.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
ART. 4 COST.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
In queste norme si parla però di lavoro in un’accezione ampia e generale, mentre qui ci occuperemo soprattutto del lavoro subordinato, al quale è dedicata una sezione del Codice Civile (Sezione II: dei collaboratori dell’imprenditore), in particolare la definizione data nell’art. 2094 che non definisce tanto il rapporto di lavoro, quanto il prestatore di lavoro subordinato:
ART. 2094 C.C. – PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore.
Il lavoratore subordinato è chi presta un lavoro diretto da altri, quindi è in posizione di soggezione a un diverso soggetto, appunto al datore di lavoro che è titolare nei suoi confronti di un potere molto forte, cioè il potere direttivo.
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