La prima questione che viene in rilievo è quando consideriamo l'atteggiamento dell'ordinamento giuridico costituzionale nei confronti del fenomeno sindacale.
La prima questione è capire che tipo di cittadinanza ha il fenomeno sindacale nel nostro ordinamento, questa viene dichiarata subito nell'art.39 della cost. che è una norma fondamentale che però va scomposta quantomeno in due parti.
La prima parte è il precetto contenuto nel I comma secondo il quale "l'organizzazione sindacale è libera". Evidentemente questa norma fa riferimento al fenomeno sindacale che si distingue da altri fenomeni per tutta una serie di aspetti e soprattutto perché tutela interessi categoriali, professionali, legati all'attività lavorativa attraverso gli strumenti tipici dell'azione sindacale cioè attraverso la stipulazione di contratti collettivi attraverso lo svolgimento di lotte sindacali...distinguendosi da altre forme di tutela sempre per gli interessi della classe lavoratrice che possono essere alzati anche dai partiti che però usano altri canali e tecniche di tutela e di rappresentazione di questi interessi.
Allora questa norma si dirige al fenomeno sindacale e ne garantisce la libertà...
La libertà di cosa ?
Il termine usato nell'art.39 è organizzazione, cioè la garanzia della libertà si rivolge all'organizzazione non come nell'art.18 cost. dove la libertà è riconosciuta alle associazioni.
Perché questa differenza ?
Evidentemente c'è una volontà di dare rilievo ad una volontà diversa, significa che nell'art.18 la libertà di associarsi è riconosciuta alla stabile costituzione di associazioni..con statuto, quindi regolarmente costituite...viceversa per quanto riguarda l'art.39 l'utilizzazione del termine organizzazione è la presa d'atto da parte del legislatore costituente del fatto che il fenomeno sindacale non si manifesta solo attraverso la forma associativa, cioè attraverso la stabile costituzione di associazioni sindacali con tutta una serie di adempimenti formali, ma il fenomeno sindacale e l'aggregazione degli interessi e l'organizzazione di questi interessi può realizzarsi anche attraverso forme più duttili, più occasionali, più flessibili...cioè attraverso comitati spontanei o azioni di gruppi che si coalizzano occasionalmente in relazione ad una certa rivendicazione, senza necessariamente dover assumere la forma dell'associazione stabilmente costituita
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